PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, e in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 379 del 7 dicembre 1998.
      2. All'utilizzo della LIS si applicano tutte le tutele e i provvedimenti conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.

Art. 2.

      1. L'utilizzo della LIS è consentito e agevolato nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e in quelli con gli enti locali, nonché nei procedimenti giudiziari civili e penali.
      2. Sono garantiti l'insegnamento della LIS nella scuola del primo ciclo dell'istruzione e l'utilizzo dell'interprete della LIS in quelle del secondo ciclo dell'istruzione e nelle università.
      3. Sono incentivate le trasmissioni televisive nelle quali è utilizzata la LIS e quelle gestite dai sordi.

Art. 3.

      1. Nel rispetto delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, il Governo adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo

 

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17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti nonché le altre associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 4.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, che non possano essere posti a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio dei competenti Ministeri, si fa fronte a carico delle disponibilità di cui all'articolo 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del medesimo articolo 42.